PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge promuove la concorrenza, tutela gli interessi economici dei consumatori, migliora la distribuzione dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) e da banco (OTC), le cui confezioni esterne recano il bollino di riconoscimento previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e definito dal decreto del Ministro della salute 1 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, garantendo la sicurezza e la tutela della salute.

Art. 2.

      1. Gli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, hanno titolo a porre in vendita i farmaci di cui all'articolo 1 a condizione che la vendita sia effettuata in una parte della superficie dell'esercizio ben definita e distinta dagli altri reparti.

Art. 3.

      1. Lo sconto sul prezzo indicato nella confezione dei farmaci di cui all'articolo 1 è liberamente determinato dal distributore al dettaglio per ogni singolo farmaco, è esposto in modo leggibile e chiaro ed è praticato a tutti gli acquirenti.